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Modello DETR

Il modello DETR è una dichiarazione che consente di ottenere il diritto alle detrazioni d'imposta (per pensione, per reddito da lavoro dipendente ed assimilato, per prestazione a sostegno del reddito, per familiari a carico).

Che cos'è

Le dichiarazioni che vengono rese sono per detrazioni e agevolazioni personali e per coniuge e/o familiari a carico.

È un modulo richiesto dall'Ente Pensionistico o dal datore di lavoro.

Come indicato nel messaggio n.17506 del 9 settembre 2011, il Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto all’articolo 7, lettera b), l'abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico, sancendo l'obbligo solo in caso di variazione dei dati.

Pertanto, per l'anno 2012 vengono attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2011.

In caso di modifica della situazione familiare successiva alla presentazione della dichiarazione, i pensionati con familiari a carico devono rilasciare una nuova dichiarazione per avere diritto alle detrazioni.

A cosa serve

Compilare il Modello DETR è importante ai fini del diritto alle detrazioni d'imposta per familiari a carico e serve ad agevolare l'Ente alla verifica della effettiva spettanza.

Le detrazioni riconosciute comportano una riduzione del peso fiscale. Sono variabili in base al reddito e possono spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

Spetta l'onere dell'invio del Modello DETR al pensionato che vuole esercitare il proprio diritto alle agevolazioni fiscali.

I familiari per cui possono venire riconosciute le detrazioni sono indicati all'art. 433 del codice civile:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
  • i figli, anche se naturali riconosciuti, addottivi , affidati o affiliati ed indifferentemente dall'età e che siano o meno dediti agli studi
  • i discendenti dei figli
  • i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
  • i genitori adottivi
  • i generi e le nuore
  • il suocero e la suocera
  • i fratelli e le sorelle anche unilaterali.

Il requisito di convivenza non è sempre necessario. In particolare per il coniuge e figli il beneficio spetta anche se questi sono residenti all'estero.

Sono considerati fiscalmente a carico i familiari che nel corso dell'anno hanno posseduto redditi complessivi sino ad un ammontare di euro 2.840,51.

I redditi da prendere in considerazione e che concorrono alla formazione del reddito complessivo sono quelli prodotti da lavoro dipendente, da pensione, da lavoro autonomo, di impresa, i redditi derivanti da terreni e fabbricati, ecc.

Se si ritiene di aver diritto alle detrazioni per l'anno 2012 è indispensabile compilare il modello DETR. Per la gestione della richiesta della detrazione ci si può rivolgere:

  • al proprio sostituto d'imposta per i lavoratori dipendenti
  • ai soggetti abilitati per legge alla certificazione delle denunce reddituali: Centri di Assistenza Fiscale (CAF), dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri commercialisti, consulenti tributari, i quali del tutto gratuitamente, assisteranno i pensionati nella compilazione.

Compilato e firmato, il pensionato deve presentare il Modello DETR ai soggetti abilitati che provvederanno ad inviare telematicamente all'Ente pensionistico.

Quali documenti necessitano

Per la compilazione del modello DETR sono necessari i seguenti documenti:

  • Codice fiscale e carta d'identità in corso di validità
  • Codice fiscale di ogni familiare per cui viene richiesta la detrazione fiscale e dati anagrafici
  • Per i pensionati il numero di iscrizione dell'ente pensionistico recuperabile dal CUD

Normativa e circolari

  • Art. 23 del DRP 29 settembre e successive modifiche
  • INPS - Circolare n. 167 30/12/2010: Rinnovo delle pensioni per l'anno 2011.
  • Messaggio n.17506 del 9 settembre 2011, il Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106
  • Circolare n. 10 del 02/02/2012 dell’INPS