Area stampa » Archivio News dal Fisco »
Per le indagini sui conti bancari garanzie salve
Le comunicazioni delle movimentazioni finanziarie serviranno esclusivamente per selezionare le posizioni da sottoporre a controllo e non potranno attivare le presunzioni relative alle indagini finanziarie. È questo un importante punto che traspare dal documento relativo all'audizione in Commissione Finanze alla Camera del direttore dell'agenzia delle Entrate Attilio Befera (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).
Con il decreto "salva Italia" (Dl 201/2011), è stato stabilito che gli operatori finanziari sono obbligati a trasmettere periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti intrattenuti con i contribuenti, nonché ogni informazione necessaria ai fini dei controlli. La previsione ha inizialmente creato più di qualche apprensione, in particolare legata al fatto che, una volta acquisite le movimentazioni, esse potessero essere tradotte automaticamente nelle presunzioni di maggiore reddito o di maggiori ricavi e compensi nelle ipotesi stabilite dalla norma (articolo 32, comma 1, numero 2), del Dpr 600/1973). Il tutto facendo venire meno, quindi, quei presidi posti a tutela del contribuente, ovvero le autorizzazioni (del direttore centrale o regionale dell'Agenzia o del comandante regionale della Guardia di Finanza), necessari per attivare le vere e proprie indagini finanziarie, in grado poi di tradurre determinate operazioni in queste presunzioni di maggior reddito oppure di maggiori ricavi o compensi.
Una tale lettura, tuttavia, non sembrava corretta sul piano sistematico, considerando che tutto questo impianto normativo risulta tuttora in vigore. Nell'audizione dell'altro ieri, il direttore dell'Agenzia conferma che le nuove comunicazioni da parte degli operatori finanziari non potranno costituire l'oggetto diretto dell'attività di accertamento, ma serviranno (semplicemente) per indirizzare i controlli preventivi. Viene affermato che il provvedimento, in fase di elaborazione, disporrà che non verranno comunicati tutti i movimenti, ma soltanto i saldi e il totale "dare e avere" delle movimentazioni stesse. È chiaro, dunque, che i dati "per masse" (oltre il saldo) non possono attivare alcun tipo di presunzione di evasione legittimante l'accertamento.
Le informazioni, invece, una volta comunicate dagli operatori finanziari, verranno utilizzate a livello centrale e al l'esclusivo fine - afferma il documento - di «individuare posizioni a più alto rischio di evasione da segnalare alle strutture operative per i necessari controlli». Inoltre, viene riportato che nessun ufficio dell'Agenzia a livello periferico avrà la possibilità di accedere a queste informazioni. Solamente dopo che sarà attivato il controllo, l'ufficio potrà ottenere le informazioni di dettaglio sul contenuto dei rapporti finanziari «seguendo le ordinarie procedure vigenti ormai da molti anni». Ai fini dell'accertamento tutto resta quindi come prima, cambia, però, la filosofia di fondo. Prima si decideva di approfondire l'esame della posizione del contribuente sottoposto a controlli con l'ausilio delle indagini finanziarie. Ora viene capovolta la logica: una volta acquisiti determinati dati finanziari, questi diventano la fonte d'innesco per effettuare i controlli presso quello specifico contribuente. Tuttavia, questo riguarderà – specifica il documento relativo all'audizione – i contribuenti a più alto rischio di evasione.
Trattandosi di contribuenti ad alto rischio, è quasi certo che poi verranno attivate le vere e proprie indagini finanziarie, rispettando, però, le procedure vigenti. In questo caso, le movimentazioni non giustificate potranno attivare le presunzioni di maggiori entrate, di cui si diceva in precedenza. Sulla possibilità di "giustificazione", va rilevato che la Corte di Cassazione continua ad affermare la non obbligatorietà del contraddittorio preventivo prima dell'emissione dell'atto di accertamento, ma è evidente che solo in quella sede il contribuente può dare eventuali giustificazioni. In questo senso conclude anche la circolare dell'Agenzia 32/2006.
- FONTE: 02/02/2012 Il sole 24 ore
