Area stampa » Archivio News dal Fisco »

Lavori in casa e bonus. Le prime risposte

La fusione di immobili non esclude il «bis»
Avendo già fruito delle detrazioni al 36% per ristrutturare l'appartamento A e avendo acquistato l'anno scorso un appartamento contiguo B poi fuso catastalmente con il primo nel "nuovo" appartamento C, è possibile fruire nuovamente della detrazione per quest'ultimo?

Sì, se gli interventi sono successivi alla fusione. La detrazione, infatti, non troverebbe applicazione se i lavori fossero eseguiti all'atto della fusione (ristrutturazione con accorpamento di due unità immobiliari, circolare 121/E del 1998). Se si tratta invece di lavori eseguiti su un'abitazione precedentemente risultante da accorpamento, il 36% trova applicazione, anche se prima dell'accorpamento una delle due unità immobiliari già ha fruito del 36% per precedenti interventi di ristrutturazione.

Agevolabile al 55% la parete isolante «a norma»
Rientra fra i lavori agevolabili con la detrazione Irpef del 55% la "pitturazione" esterna per isolamento termico, per evitare infiltrazioni di acqua piovana?

No, l'agevolazione del 55% (articolo 1, comma 345, della legge 296/2006 ) è prevista solo per le spese documentate relative a interventi su «strutture opache verticali» (pareti e cappotti isolanti), che rispettano i parametri di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, come modificato dal decreto del ministro dello Sviluppo economico del 26 gennaio 2010.

Beneficio escluso per completare una casa nuova
Mi hanno consegnato la casa nuova ma non ho ancora firmato il rogito. Il secondo bagno, da capitolato, è solo predisposto per i sanitari. Sulle opere per completarlo ho diritto al 36 per cento? E poi si può, contemporaneamente, applicare l'Iva al 4 per cento? Posso acquistare la merce e poi farla montare dall'artigiano, senza perdere le agevolazioni?

Trattandosi di lavori di completamento di unità immobiliare nuova, la detrazione del 36% non può trovare applicazione. Viceversa, si può applicare l'Iva al 4% sui lavori di completamento, se il promissario acquirente acquista l'abitazione con le agevolazioni prima casa (Iva al 4% o registro al 3% e ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 168 euro cadauna). Se si acquistano i materiali direttamente, l'Iva è al 4% solo per i beni finiti (sanitari, rubinetterie e termosifoni) mentre per le materie prime si applica l'Iva al 20 (calce, cemento, mattonelle e pavimentazioni).

Bonus energetico anche per l'immobile demolito
Ho acquistato una casa in ristrutturazione che è stata demolita e per la quale è rimasta solo la struttura in cemento armato. Ho diritto a qualche detrazione per il completamento?

La risoluzione 215/E del 12 agosto 2009 ha chiarito che la detrazione spetta anche per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, classificati nella categoria catastale F2 («unità collabente»), a condizione che l'immobile possa essere considerato come edificio esistente e non di nuova costruzione. Naturalmente, bisognerà raggiungere le prestazioni energetiche previste dalla normativa sul 55 per cento.

Il limite di 48mila euro si riferisce a ciascun intervento
Il limite di 48mila euro di spesa, che dal 2006 si intende valido per unità immobiliare, come deve essere interpretato? Significa che per quella unità immobiliare posso usufruire della detrazione del 36% solo su un importo di 48mila euro o questo limite è riferito a un singolo intervento sullo stesso? Se nel 2009, ad esempio, ho presentato regolare domanda e ho pagato per un intervento 40mila euro e nel 2010 proseguo i lavori per quello stesso intervento e spendo 12mila euro e poi per altri lavori sulla stessa unità immobiliare presento una nuova domanda e spendo altri 40mila euro, che cosa posso portare in detrazione? Quarantamila euro per il 2009, 8mila euro come prosecuzione nel 2010 e anche i 40mila euro spesi per il nuovo intervento?

Il milite alla detrazione consiste nella impossibilità di superare, per ciascun immobile, un importo complessivo dei lavori per 48mila euro, anche se in prosecuzione da un anno con l'altro (come nelle prime due ipotesi evidenziate). Per il nuovo intervento, invece, è ammissibile la detrazione con un nuovo plafond di 48mila euro, se nell'anno, non è superato, per lo stesso immobile, l'importo di 48mila euro complessivi. Appare dunque corretta la soluzione proposta.