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55%. Enea aggiorna la Faq 43 relativa a lavori iniziati nel 2010 e non ancora conclusi

ENEA ha aggiornato la Faq 43 relativa agli interventi di riqualificazione energetica iniziati lo scorso anno e non ancora conclusi e la normativa da seguire per usufruire della detrazione Irpef del 55% sulle spese sostenute.
Si stabilisce infatti che per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici non ultimati entro l'anno di inizio, la relativa attestazione di proseguimento dei lavori oltre il periodo di imposta può essere sostituita dalla comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate, da inviare entro il 31 marzo 2011.
Da quest'anno sono inoltre mutate le regole per il periodo di detrazione che non è più di 5 anni ma di 10. Quindi chi ha eseguito lavori nel 2010 e nel 2011 porrà in detrazione in 5 anni le spese sostenute nel 2010 e in 10 quelle sostenute nel 2011.

Di seguito la nuova FAQ:

D – Ho iniziato dei lavori di riqualificazione energetica lo scorso anno per i quali ho già versato un acconto all'avvio dei lavori. Ora sto completandoli e dovrò pagare il saldo e le spese professionali. A quale normativa devo fare riferimento, a quella vigente all'inizio lavori o a quella attuale? E con la denuncia dei redditi di quest'anno posso incominciare a detrarre il 55% di quanto ho pagato? E devo considerare solo quello che ho pagato l'anno scorso o posso portare in detrazione anche il saldo di quest'anno?

R – Il "decreto edifici", come modificato dal DM 7/4/08, ha precisato che:

  • occorre far riferimento ai parametri tecnici validi alla data di inizio lavori (art. 11bis); tuttavia, per quanto riguarda le modalità di invio, si ritiene che occorrerà seguire la normativa vigente alla data di fine lavori (art. 4 c. 1-bis);
  • solo quanto pagato lo scorso anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione al 55% con la denuncia dei redditi di quest'anno, valendo il criterio di cassa, a condizione di attestare che i lavori non sono ultimati (art. 4 c. 1-quater): si ritiene, tuttavia, che tale attestazione possa essere sostituita dalla comunicazione telematica all'AdE di cui alla faq 52, quando necessaria;
  • coloro che hanno completato un intervento quest'anno avranno 90 giorni dal termine dei lavori per inviare la documentazione secondo le modalità di cui alla faq 2 e comunque - secondo il punto 3 della risoluzione 244/E dell'11/9/07 dell'Agenzia delle Entrate, disponibile sul nostro sito - potrà sempre essere possibile considerare la decorrenza dei termini dalla data di collaudo dei lavori.