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Sì al 36% per il box pertinenziale anche con bonifico in lieve anticipo
L'agevolazione fiscale spetta se la stipula dell'atto d'acquisto avviene nel corso della stessa giornata
Non perde lo sconto fiscale del 36% chi acquista il garage pertinenziale con un bonifico emesso nello stesso giorno del rogito, ma prima della stipula dell'atto, dal quale, naturalmente, deve emergere che il box comperato è un al servizio dell'abitazione.
È la risposta dell'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 7/E del 13 gennaio, a un quesito relativo alla corretta applicazione dell'agevolazione fiscale prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia degli immobili residenziali, beneficio esteso anche all'acquisto di autorimesse o posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi per la loro realizzazione (articolo 1, legge 449/1997).
L'Amministrazione, come già precisato con la risoluzione 38/E del 2008 e la circolare 55/E del 2002, ribadisce che quel che conta è il vincolo pertinenziale tra l'abitazione e l'autorimessa, condizione che può risultare anche da un compromesso di vendita, regolarmente registrato, nel caso di pagamenti effettuati con bonifico prima dell'atto definitivo di acquisto.
Al contrario, lo sconto del 36% non è applicabile se manca anche un documento preliminare a quello conclusivo; in tal caso, il contribuente non risulta proprietario del box né promissario acquirente, pertanto non è possibile verificare la sussistenza del vincolo pertinenziale al momento del pagamento.
Tuttavia, puntualizza la risoluzione 7/2011, se si tratta di un semplice "sfasamento" orario tra l'emissione del bonifico e la stipula del rogito, cioè se le due operazioni comunque avvengono nel corso della stessa giornata, il diritto allo sconto fiscale non è compromesso.
- FONTE: 13/11/2011 FiscoOggi
