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Indennità del difensore civico assimilate al lavoro dipendente

Sono compensi percepiti per lo svolgimento di una funzione pubblica e quindi concorrono a formare il reddito.

Le indennità corrisposte al difensore civico (compresi i rimborsi spese per convegni, seminari, conferenze, gruppi di lavoro svolti nell'ambito dei doveri istituzionali) costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, di conseguenza, sono assoggettati alla relativa tassazione.
A chiarirlo, la risoluzione n. 126/E del 9 dicembre.

L'Agenzia delinea, in via preliminare, le funzioni di questa figura, la cui istituzione può essere prevista dallo statuto comunale e provinciale e che svolge attività di mediazione tra i cittadini e l'amministrazione (Dlgs 267/2000 - Testo unico degli enti locali).
Il difensore civico, infatti, tutela le persone rispetto a eventuali inefficienze e disservizi della pubblica amministrazione, come ritardi, omissioni o scorrettezze da parte degli uffici, promuovendo e sollecitando, anche tramite pareri e proposte, una soluzione delle liti.

Il difensore civico, dunque, è una figura istituita da un atto avente forza di legge, che garantisce il buon andamento dell'amministrazione provinciale e comunale, è eletto dai consiglieri regionali, provinciali o comunali, ed è retribuito da regione, provincia o comune.
Ne consegue che i compensi percepiti sono fiscalmente assimilati ai redditi di lavoro dipendente in quanto si tratta di remunerazioni erogate per lo svolgimento di una pubblica funzione (articolo 50, comma 1, lettera f) del Tuir).

L'Agenzia, inoltre, rileva che le somme percepite dal difensore civico, anche se la funzione è conferita quasi sempre per votazione, non possono inquadrarsi tra le indennità corrisposte ai titolari di cariche elettive, che godono di un trattamento di esenzione (articolo 52, comma 1, lettera b) del Tuir).
Tra le cariche elettive tassativamente individuate dal Tuir (articolo 50, comma 1, lettera g) non figura quella del difensore civico. La norma assimila ai redditi di lavoro dipendente varie indennità (quelle dei parlamentari, dei consiglieri regionali, provinciali, eccetera) fra cui quelle spettanti agli amministratori degli enti locali (legge 816/1985). Quest'ultima legge, però, è stata abrogata e attualmente le indennità e i gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali sono disciplinati dall'articolo 77 del Tuel.
La nuova disposizione non contempla fra le cariche di "amministratore locale" quella del difensore civico.

Di conseguenza, conclude l',Agenzia, le somme corrisposte a titolo di rimborso spese al difensore civico non fruiscono del citato regime di esenzione.